LEGISLAZIONE
Ogni paese europeo e del modo, produttore di vino, ha avuto in tempi recenti
la sua propria legislazione vitivinicola, più o meno severa. Oggi,
incede, nell’Europa occidentale, esiste la Legislazione Comunitaria,
applicata a tutti i Paesi della U.E che trae ispirazione dalla Legislazione
vitivinicola francese ed in particolare dal Decreto Legge del 30 Luglio
1935, relativo alla creazione della A.O.C. (Appellation
d’Origine Controlèe). Questo
D.Legge delega all’I.N.A.O, Institut National des Appellations d’Origines,
alcuni importanti poteri tra cui quello del parere definitivo per la concessione
di una A.O.C. in applicazione della legislazione comunitaria
esistono in Francia due grandi categorie di vino:V.Q.P.R.D.
e I VINS DE TABLE.
V.Q.P.R.D
Vini di qualità Prodotti in una Regione Determinata, le cui regole
di produzione e di commercializzazione sono di competenza degli Stati
Membri, con il dovere di rispettare le direttive imposte dalla Cee. Appartengono
a questo gruppo due categorie di vini:
1. A.O.C. (Appelation
d’Origin Controlèe)
da menzionare obbligatoriamente sull’etichetta, che comprende tutti
i grandi vini di Francia. I vini di questa categoria sono sottoposti a
severe regole in materia di indicazione del luogo geografico di cui il
prodotto è originario, spesso legato alla tradizione, e che , in
ragione della sua notorietà, fa presumere un certo numero i caratteristiche
che fanno il valore di questo prodotto:terreno, clima, vitigno, etc.Dal
1974 anche per questa categoria di vini si è diffusa la degustazione
organolettica chiamata “degustation d’agrèment”,
in cui gli esperti devono ricercare la tipicità del vino degustato
e la totale assenza di difetti. Appartengono agli A.O.C.
i Vins De Liqueur (V.D.L.) ,ed u Vins Doux Naturels (V.D.N.)
, ottenuti essenzialmente da quattro vitigni tradizionale come il Grenache,
il Moscato, il Maccabeo e la Malvasia. Solo per quanto riguarda i V.D.L.,
esiste una recente regolamentazione comunitaria (Allegato II del Regolameto
CEE n. 337/1979 del 5 Febbraio 1979), che prevede la menzione in etichetta
unitamente al grado alcolometrico
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2. A.O.V.D.Q.S. cioè l’Appelation
d’Origines Vins Delimitè
de Qualità Superieure.
Creata nel 1949, questa categoria è situata tra i Vini da Tavola
e i vini A.O.C. Questa regolamentazione prevede l’assegnazione
di un marchio da parte del “Syndacat Viticole” interessato
con la riserva che il vino risponda a condizioni stabilite da un Decreto
del Ministero dell’Agricoltura circa l’area di produzione,
il vitigno, il grado alcolico minimo, la resa per ettaro, le tecniche
di coltura e di vinificazione, l’analisi chimica del vino e per
ultimo la degustazione organolettica, che è stata obbligatoria
fin dalla loro creazione.
I VINS
DE TABLE
Vini di consumo ottenuti in genere da un assemblaggio, regolamentati
dalla legislazione Comunitaria, sono a loro volta suddivisi in due categorie
: VINS DE PAYS e VINS DE TABLE.
1. VINS
DE PAYS, la cui denominazione data dal Decreto dell’8 Febbraio
1930, modificato dal Decreto del 4 Settembre 1979. Questi vini rappresentano
l’elite dei “vini da tavola” poiché sono ottenuti
da un assemblaggio; garantiscono il consumatore circa la loro origine
e la loro qualità.
Esistono
in Francia differenti categorie di Vins de Pays:
Vins
de Pays à Denomination Departementale: venduti il nome del Dipartimento,
a meno che questo non costituisca già una A.O .: come ad esempio
il Jura, la Corse, etc.
Vins
de Pays à Denomination de Zone : zona distinta dal Dipartimento,
generalmente più piccola.
Vins
de Pays à Denomination Regionale : delle zone ricoprenti più
Dipartimenti.
2.
VINS DE TABLE propriamente detti che sono generalmente commercializzati
sotto il nome di una marca commerciale.
MENZIONE
OBBLIGATORIE SULLE ETICHETTE
Sono
quelle stabilite dalla regolamentazione della U.E.
Nome della denominazione: le “Appellation d’Origine Controlèe”
e “l’Appelation d’Origines Vins Delimitè de
Qualità Superieure”devono apparire immediatamente al di
sotto del nome della denominazione.
Volume netto: indicante l’unità di misura utilizzata o
il simbolo di questa unità.
Nome o Ragione Sociale ed indirizzo dell’imbottigliatore: per
l’indirizzo, se il nome del Comune costituisce una A.O. occorre
evitare di fare confusione utilizzando una menzione codificata o fare
precedere il nome del Comune dalla menzione “vitivulteur à..”
o “nègotiant à..”
Nome del Paese di origine se il vino deve essere spedito al di fuori
del Paese produttore.
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